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L'ASSOCIAZIONE

Statuto

Art. 1.
E' costituita l'Associazione degli EX ALLIEVI DELL’ENDOCRINOLOGIA PISANA.
Hanno titolo a far parte dell'Associazione
1) Soci Ordinari:
gli specializzati in Endocrinologia presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell’Università degli Studi di Pisa;
docenti e i ricercatori o altre figure simili, italiani e stranieri che abbiano svolto o svolgono attività presso le strutture di endocrinologia di Pisa confluite nella sezione di Endocrinologia del Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro;
2) Soci Onorari: endocrinologi italiani e stranieri di chiara fama.
3) Soci Sostenitori: persone, società enti che sostengono finanziariamente l’Associazione

Art. 2.
L'Associazione ha sede presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia
e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell’Università degli Studi di Pisa.

Art. 3.
L’Associazione ha per finalità quella di:
  • promuovere o concorrere a promuovere iniziative in favore dell’Endocrinologia Pisana in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private italiane e straniere;
  • mantenere vivi i vincoli culturali dell'Endocrinologia Pisana e le tradizioni di collegialità tra i propri membri, anche tramite la pubblicazione di un Bollettino a stampa e di una pagina web www.aaep.it.
  • trattare problemi che interessino l’Endocrinologia pisana e italiana nei suoi vari aspetti;

  • organizzare convegni, corsi di aggiornamento, letture, incontri e dibattiti su problemi di ordine endocrinologico di rilevante interesse scientifico e clinico;

  • invitare i soci a depositare le proprie pubblicazioni scientifiche presso la Biblioteca dell’Associazione;

  • promuovere e curare gli studi sulla storia dell’ Endocrinologia Pisana e Italiana con l’istituzione di un Archivio Storico presso la Biblioteca dell’Associazione che ha sede presso la biblioteca della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell’Università degli Studi di Pisa.
  • favorire la diffusione dei contributi scientifici dei membri dell’Associazione, anche mediante letture da parte dei soci;
  • istituire borse di studio, elargire contributi e premi e distribuire fondi di ricerca;
  • organizzare riunioni sociali, ordinarie e straordinarie.

Art. 4.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal capitale minimo versato;
- dalle quote annuali di iscrizione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L' Associazione accetta contributi elargiti da enti pubblici e privati e da singoli per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi in ogni caso attinenti.

Art. 5.
Sono soci ordinari coloro che, avendone titolo, ne fanno richiesta vagliata dal Consiglio Direttivo.
La nomina a soci onorari e sostenitori è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea.
I soci ordinari pagano una quota annuale che può essere modificata ad ogni riunione dell'Assemblea.

Art. 6.
La qualifica di socio può venir meno:
- per decesso;
- per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- in caso di morosità prolungata su decisione del Consiglio Direttivo;
La revoca della qualifica di socio può essere stabilita dall’Assemblea per i seguenti motivi:
- quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’Associazione stessa.

Art. 7
Sono organi ufficiali dell’associazione:
- L’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8
L'Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo con almeno 30 giorni di anticipo.
L’Assemblea:
- formula proposte sul piano di attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- determina l’ammontare delle quote sociali;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera in merito alle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci
Onorari e Sostenitori
- nomina il presidente onorario
- approva eventuali modifiche allo statuto.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci non consiglieri o revisori, mediante delega scritta. E' ammesso un massimo di 3 deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all' Assemblea e per constatare se l' Assemblea è regolarmente costituita. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati per delega) almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo che dura in carica 2 anni è costituito da 11 Consiglieri: 9 eletti dall’Assemblea e 2 designati dal direttore della scuola della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell’Università degli Studi di Pisa tra i docenti.
Ogni due anni in occasione di una Assemblea Ordinaria saranno eletti alternativamente 4 o 5 Consiglieri che durano in carica 4 anni e designati i 2 consiglieri a nomina del direttore della Scuola di Specializzazione.
I Consiglieri saranno eletti a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali non identificabili, predisposte dal Consiglio Direttivo.
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere.
Possono essere eletti tutti i soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
A parità di voto risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
Nel caso che uno dei Consiglieri cessi dalla sua carica, subentra, fino al completamento del mandato quadriennale, il primo dei non eletti nella corrispondente elezione.
Il Consiglio Direttivo è convocato con 15 giorni di preavviso dal Presidente almeno due volte l’anno anche per via telematica.
Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge con voto segreto, tra i 9 componenti eletti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che durano in carica 2 anni;
- istituisce e nomina le commissioni per lo studio di particolari problemi;
- nomina la commissione elettorale;
- propone la qualifica di Socio Onorario e Sostenitore.
- delibera l’ammissione e la decadenza dei soci;
- propone l’ammontare delle quote sociali;
- cura l’attuazione dei programmi dell’associazione;
- trasmette per la discussione ed eventuale approvazione all'Assemblea dei Soci le modifiche statutarie proposte da almeno 20 soci in regola con le quote associative.
- propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- compie qualunque atto di amministrazione straordinaria;
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voto il voto del presidente vale il doppio.

Art. 10
Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti;
- convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
- riferisce in sede di Assemblea sull’attività svolta;
- provvede alla esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attende all’ordinaria amministrazione.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Associazione e lo sostituisce in sua assenza.

Art. 11
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e alla regolare tenuta dei libri sociali; collabora con il Presidente nella gestione e nella organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obbiettivi dell’Associazione.

Art. 12
Il Tesoriere adempie alle incombenze amministrative demandategli dal consiglio Direttivo, provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo per l’approvazione in Assemblea.

Art. 13
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, eletti contestualmente e con le stesse procedure dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Esso elegge tra i propri membri un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e dura in carica un quadriennio. Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due membri.

Art. 14
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha fini di lucro.
Lo scioglimento può essere deliberato con una maggioranza dei 2/3, nel corso di un’Assemblea Straordinaria cui partecipi almeno la metà dei soci. In tale occasione l’Assemblea dei Soci detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività dell’Associazione.

Art. 15
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e le leggi in materia.
Norme transitorie
In occasione della prima Assemblea Ordinaria si provvederà all’elezione del primo Consiglio Direttivo; in tale occasione verranno eletti 9 consiglieri: i 5 più votati rimarranno in carica 4 anni gli altri rimarranno in carica 2 anni.
Finalità




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